GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Assenza di consenso informato

Se manca il consenso informato, il paziente va risarcito.
Il risarcimento del danno può essere riconosciuto per il solo fatto dell'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario è tenuto ad adempiere. Tale inadempimento da luogo al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale specifica causa che va tenuto distinto dal risarcimento dei danni legati al tipo di intervento praticato. La paziente ha quindi diritto al risarcimento del danno per il semplice fatto che le è stato praticato un intervento senza renderla edotta delle possibili conseguenze negative. Tribunale civile di Paola sentenza 17/4/2007 - giudice unico P.Scognamiglio.

Tratto da Dirittosanitario-avv. Ennio Grassini

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